PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il primo periodo del comma 1-ter dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, è inserito il seguente: «La detrazione di cui al primo periodo è ammessa per tutti i lavori di costruzione e di completamento comunque eseguiti entro il periodo di validità della concessione edilizia».
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 311, alle disposizioni di cui al secondo periodo del citato comma 1-ter dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo.